Art. 5.
(Registro nazionale delle unità cordonali).

      1. È istituito presso il Ministero della salute un Registro nazionale nel quale sono annotate le informazioni relative alla conservazione e alla utilizzazione delle unità cordonali.
      2. I centri privati autorizzati ai sensi dell'articolo 2 sono tenuti a comunicare all'ufficio del Ministero della salute preposto alla tenuta del Registro nazionale, entro ventiquattro ore dal completamento della procedure di tipizzazione, l'avvenuta conservazione dell'unità cordonale allo scopo opportunamente identificata. Analoga comunicazione deve essere inoltrata in caso di successiva utilizzazione di ogni unità cordonale conservata presso i citati centri.

 

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      3. I centri trapianti nazionali possono inoltrare al Registro nazionale istanza motivata di verifica della sussistenza di unità cordonali compatibili al fine di utilizzo allogenico. La richiesta di utilizzazione può essere inoltrata anche dagli istituti di ricerca, previa motivazione delle ragioni e indicazione del progetto per il quale l'istanza è promossa.